Art. 7.
(Procedura semplificata).

      1. I titolari dell'autorizzazione alla produzione di medicinali ovvero dell'autorizzazione alla produzione dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e successive modificazioni, o di preparati galenici, nonché di materie prime per i farmaci, che intendono produrre, trasformare o confezionare prodotti erboristici, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della presente legge, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero della salute, non oltre il sessantesimo giorno precedente a quello dell'inizio dell'attività.
      2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati:

          a) il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del titolare dell'autorizzazione;

          b) la sede dello stabilimento di produzione;

          c) la descrizione dei locali;

          d) l'identità e il titolo del responsabile del controllo di qualità e la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico.

      3. Le modifiche ai dati di cui al comma 2 sono comunicate al Ministero della salute.